Aceto
di vino
Definizione.
La definizione di aceto di vino è quella di cui al punto
19 dell'allegato I dei Reg. C.E.E. 822/87, dove per "aceto
di vino" si intende l'aceto ottenuto esclusivamente dalla
fermentazione acetica del vino e avente un tenore di acidità
totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 gr/l.
Produzione.
La produzione di aceto di vino deve avvenire a partire da un prodotto
base, il vino, che al momento della sua iscrizione nel registro
di carico e scarico dello stabilimento di produzione di aceto
deve avere un contenuto di acido acetico non superiore agli 8
gr/l (art. 42 del D.P.R. 162/65) e deve essere addizionato con
tiamina, sostanza rivelatrice, in misura pari a 5 gr/q di prodotto.
La tiamina da addizionare deve essere sciolta in una parte di
prodotto, prima di essere aggiunta ed accuratamente mescolata
alla massa (D.M. 22 settembre 1967).
Per il prodotto di base (vino sano e genuino) non è prevista
una gradazione volumica naturale minima.