AER Acetificio Emiliano Romagnolo
Informazioni tecniche

Aceto di vino

Definizione. La definizione di aceto di vino è quella di cui al punto 19 dell'allegato I dei Reg. C.E.E. 822/87, dove per "aceto di vino" si intende l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 gr/l.

Produzione. La produzione di aceto di vino deve avvenire a partire da un prodotto base, il vino, che al momento della sua iscrizione nel registro di carico e scarico dello stabilimento di produzione di aceto deve avere un contenuto di acido acetico non superiore agli 8 gr/l (art. 42 del D.P.R. 162/65) e deve essere addizionato con tiamina, sostanza rivelatrice, in misura pari a 5 gr/q di prodotto.
La tiamina da addizionare deve essere sciolta in una parte di prodotto, prima di essere aggiunta ed accuratamente mescolata alla massa (D.M. 22 settembre 1967).
Per il prodotto di base (vino sano e genuino) non è prevista una gradazione volumica naturale minima.